Art. 2
In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
(4) GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 27.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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