Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 602/87 sono aggiunti i seguenti comma:

In vigore dal 30 lug 1987
« I quantitativi da conferirere alla distillazione per i quali il produttore non abbia rispettato i termini di comunicazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono maggiorati del 10 %. Relativamente ai quantitativi di cui al comma precedente, i volumi da distillare sono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 15 novembre 1987. Le date di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono differite di un mese ».
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