Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 602/87 sono aggiunti i seguenti comma:
In vigore dal 30 lug 1987
« I quantitativi da conferirere alla distillazione per i quali il produttore non abbia rispettato i termini di comunicazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono maggiorati del 10 %.
Relativamente ai quantitativi di cui al comma precedente, i volumi da distillare sono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 15 novembre 1987.
Le date di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono differite di un mese ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2293:oj#art-1