Art. 4

In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 22. (4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 27. (5) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 16.
Storico versioni

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