Art. 2

In vigore dal 30 lug 1987
Le domande d'integrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2329/85, relative a contratti riguardanti semi raccolti durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 e presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da considerarsi presentate il 1o settembre 1987 oppure sono annullate su richiesta dell'interessato, tranne nel caso in cui i contratti in questione comportino il pagamento di un prezzo almeno pari al prezzo minimo valido per la campagna 1986/1987.
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