Art. 3

In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni di cui agli si applicano ai titoli di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata, ai titoli MCS e ai titoli di importazione MCS da rilasciarsi al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 1987. Sino al 31 dicembre 1987 le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano ai titoli che non siano stati rilasciati a norma del disposto degli . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GTH n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GTH n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GTH n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (4) GTH n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (5) GTH n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
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