Art. 2

In vigore dal 30 lug 1987
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Corea del Sud verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea del Sud verso la Francia sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti spediti dalla Corea del Sud a decorrere dal 18 giugno 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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