Art. 2

In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32. (3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, p. 32.
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