Art. 2

In vigore dal 29 lug 1987
Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro deve fornire allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione, la prova che il prezzo minimo da pagare al produttore è stato pagato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2282:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo