Art. 11
In vigore dal 29 lug 1987
1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all', paragrafo 2 è incamerata in proporzione dei quantitativi per i quali la prova di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76 non è fornita entro il termine di dodici mesi calcolato a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione. Tuttavia, se tale prova è fornita entro i diciotto mesi successivi al suddetto termine, l'importo della cauzione è rimborsato nella misura dell'85 %.
Inoltre, lo svincolo della cauzione di cui all', paragrafo 2 è subordinato alla presentazione di attestati rilasciati dalle autorità competenti del paese di destinazione enumerate in allegato, che certifichino da un lato che le formalità doganali d'importazione del burro sono state espletate e che garantiscano d'altro lato la destinazione per finalità sociali del burro in tale paese.
2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano a decorrere dal giorno del ritiro, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
Le diciture particolari che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle che figurano nell'allegato, parte I, punto 33 del regolamento (CEE) n. 1687/76.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2262:oj#art-11