Art. 2

In vigore dal 29 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 12. (3) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13. (4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 35.
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