Art. 1
In vigore dal 29 lug 1987
A decorrere dal 2 agosto 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospea ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 67.02 (Codice Nimexe: 67.02-11, 19, 20) // Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali // //
Storico versioni
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