Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1570/77 è modificato come segue:
In vigore dal 28 lug 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
Qualora un cereale acquistato dagli organismi d'intervento differisca dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, quest'ultimo è aumentato o diminuito in conformità delle disposizioni del presente regolamento. »
2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Le maggiorazioni e detrazione delle quali è aumentato o diminuito il prezzo d'acquisto all'intervento di cui all', sono calcolate applicando le percentuali previste agli articoli 3, 4, 4 bis e 6 a tale prezzo, al netto delle maggiorazioni mensili. »
3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 3
1. Qualora il tenore di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al tenore di umidità stabilito per la qualità tipo, si applicano le maggiorazioni indicate nella tabella I dell'allegato I.
Qualora il tenore di umidità del frumento duro offerto all'intervento sia superiore al tenore di umidità stabilito per la qualità tipo, si applicano le detrazioni indicate nella tabella II dell'allegato I.
2. Qualora il peso specifico del frumento tenero, della segala e dell'orzo offerti all'intervento differisca dal peso specifico stabilito per la qualità tipo, si applicano le detrazioni indicate nella tabella III dell'allegato I.
3. Qualora nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 risultino contemporanemante due maggiorazioni o due detrazioni, si applica soltanto la maggiorazione o la detrazione più elevata. »
4) L'articolo 4 è modificato come segue:
- al paragrafo 2, i termini « superi l'1,5 % per il frumento duro » sono sostituiti dai termini « superi il 2 % per il frumento duro »;
- il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
« 5. Qualora per il frumento duro la percentuale di chicchi bianconati superi il 20 %, si applica una detrazione dello 0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 % ».
5) L'allegato I è sostiuito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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