Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è modificato come segue:
In vigore dal 28 lug 1987
1. All'articolo 3:
a) il testo del paragrafo 1, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - al venditore, in quanto persona fisica o giuridica non rientrante nella definizione di elaboratore, che detiene sotto il proprio nome vini spumanti o vini spumanti gassificati onde metterli in circolazione per il consumo. La stessa disposizione si applica alle associazioni delle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. »
b) al paragrafo 2, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - dai termini "elaboratore:" o "elaborato da" o da altro termine equivalente. ».
2. All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. I vini spumanti originari di un paese terzo, le cui condizioni stabilite per la loro elaborazione sono state riconosciute equivalenti a quelli di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79, figurano nell'elenco riprodotto nell'allegato II del presente regolamento. »
3. All'articolo 10, paragrafo 3 la data del 31 agosto 1987 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1987.
4. All'allegato II è aggiunto il testo seguente:
« 6. Vini spumanti originari dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento VI 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni sovietiche quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito.
7. Vini spumanti originari della Romania, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento VI 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni rumene quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2249:oj#art-1