Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è modificato come segue:
In vigore dal 27 lug 1987
1. All', i termini « Nei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 » sono sostituiti dai termini « Nei periodi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ».
2. All', il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
« 4. In deroga al disposto del paragrafo 2, per la campagna 1987/1988 e su richiesta motivata di uno Stato membro può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, di aumentare il tenore massimo di umidità fino al 15 % per i cereali offerti all'intervento; in circostanze eccezionali tale percentuale può essere portata al 15,5 ».
3. All', è inserito il seguente paragrafo 5:
« 5. In deroga al disposto del paragrafo 2, per la campagna 1987/1988 la Grecia è autorizzata ad accettare all'intervento le partite di frumento duro contenente una percentuale del 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, con impurità relative ai chicchi pari al 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo di chicchi di altri cereali ».
4. All'articolo 2 bis, il paragrafo 2 è soppresso.
5. All'articolo 3, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione (1), il prezzo da pagare al venditore è il prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, valido per il mese designato per la consegna al momento dell'accettazione dell'offerta, modificato in conformità degli del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio (2) per merce franco magazzino, non scaricata, tenuto conto di maggiorazioni e detrazioni da determinare.
Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo d'acquisto all'intervento è inferiore a quello in vigore il mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo.
4. Il pagamento è effettuato il centodecimo giorno successivo a quello della presa in consegna.
(1) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36 ».
6. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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