Art. 1
In vigore dal 27 lug 1987
1. I prodotti della sottovoce 27.07 B della tariffa doganale comune, destinati ad essere assoggettati ad un trattamento che dà luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, sono classificati nella sottovoce 27.07 B II se tale trattamento è del tipo di quelli enumerati nella nota complementare 5 del capitolo 27 della tariffa doganale comune.
2. Sono ugualmente classificati nella sottovoce 27.07 B II i prodotti della sottovoce 27.07 B quando questi sono destinati a essere assoggettati a un trattamento di un tipo diverso da quello indicato nel paragrafo precedente e danno luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, ma destinati a subire un ulteriore trattamento industriale.
Se i prodotti derivati sopraindicati sono utilizzati come carburanti o come combustibili, i prodotti posti in lavorazione della sottovoce 27.07 B sono classificati proporzionalmente nella sottovoce 27.07 B I.
Il calcolo del dazio sui detti prodotti derivati si effettua secondo la specie e il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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