Art. 1
In vigore dal 27 lug 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna, hanno esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1987.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2228:oj#art-1