Art. 2
In vigore dal 24 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
ALLEGATO
Coefficienti applicabili al Regno Unito
1.2,3 // // // // Coefficiente applicabile // 1.2.3 // Periodo di applicazione // all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky // ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky // // // // 1. 7. 1987 - 3. 6. 1988 // 0,456 // 0,465 // // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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