Art. 2

In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. C 175 del 3. 7. 1987, pag. 4. (2) Parere reso il 10. 7. 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso 1'1. 7. 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 46. (6) GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1. (7) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.
Storico versioni

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