Art. 1

In vigore dal 23 lug 1987
1. Il quantitativo di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo franco fabbrica che il fabbricante di fecola deve pagare, sono fissati in conformità dell'allegato. 2. Qualora il tenore di fecola delle patate sia calcolato con la bilancia di Reimann o la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che compare su due o tre linee nella seconda colonna dell'allegato, le tariffe applicabili sono quelle corrispondenti alla seconda o alla terza linea.
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