Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 483/86 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 23 lug 1987
« 1. I volumi dei contingenti che il Regno di Spagna puo applicare, a norma dell'articolo 137 dell'atto di adesione, all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti figuranti nell'allegato I provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati, per il 1987, in detto allegato a fronte di ciascun prodotto. I volumi di tali contingenti si limitano ai prodotti raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 2. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, la autorità spagnole limitano l'immissione in consumo dei prodotti, nei periodi indicati nell'allegato II, ai quantitativi indicati in detto allegato a fronte di ciascun prodotto. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2199:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo