Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente // 847,780 » // // // //
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 39. (5) GU n. L 192 del
Storico versioni
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