Art. 2

In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30. (4) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 15.
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