Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.
(4) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 15.
Storico versioni
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