Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // // // // // (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32. (3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 21. (5) GU n. L 346 del
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