Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988:

In vigore dal 22 lug 1987
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne secche da susine da innesto essiccate, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle susine sono stabiliti in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2168:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo