Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32. (3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22. (4) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 12.
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