Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988:
In vigore dal 22 lug 1987
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche e
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pesche sciroppate
sono quelli stabiliti in allegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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