Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988:

In vigore dal 22 lug 1987
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
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