Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 5.
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