Art. 1

In vigore dal 20 lug 1987
1. Con effetto al 1o novembre 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi qui appresso indicati sono fissati come segue: Brasile 78,8 Siria 257,8 Turchia 76,5 Iugoslavia 114,1 2. Con effetto al 16 novembre 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi quu appresso elencati sono fissati come segue: Grecia 82,6 Cile 92,4 Venezuela 67,4 Israele 163,8 Egitto 327,8 3. Con effetto al 1o gennaio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Italia (Varese) 95,2 Spagna 101,0 Portogallo 81,4 Australia 107,5 India 117,9 Algeria 179,6 Tunisia 100,8 Giordania 181,5 4. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2151:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo