Art. 1
In vigore dal 20 lug 1987
1. Con effetto al 1o novembre 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi qui appresso indicati sono fissati come segue:
Brasile 78,8
Siria 257,8
Turchia 76,5
Iugoslavia 114,1
2. Con effetto al 16 novembre 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi quu appresso elencati sono fissati come segue:
Grecia 82,6
Cile 92,4
Venezuela 67,4
Israele 163,8
Egitto 327,8
3. Con effetto al 1o gennaio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Italia (Varese) 95,2
Spagna 101,0
Portogallo 81,4
Australia 107,5
India 117,9
Algeria 179,6
Tunisia 100,8
Giordania 181,5
4. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2151:oj#art-1