Art. 1
In vigore dal 20 lug 1987
Si ritiene che le catture di passera di mare e di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, XII, e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1987.
La pesca della passera di mare e del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento, è proibita.
Storico versioni
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