Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato come segue:
In vigore dal 20 lug 1987
1. Nell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 6, secondo e terzo comma, i termini « 1985/1986 e 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 ».
2. Nell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e nell'articolo 17, paragrafo 1, i termini « lettera, telegramma o telex » sono sostituiti dai termini « lettera, telegramma, telex o telecopia ».
Nell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), i termini « per lettera o per telescritto » sono sostituiti dai termini « per lettera, per telex o per telecopia ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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