Art. 1
In vigore dal 17 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,165 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.
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