Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:
In vigore dal 15 lug 1987
1. All'articolo 8, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
« 1. Il titolo d'importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare, salvo caso di forza maggiore, durante il periodo di validità del titolo, il quantitativo specificato del prodotto in causa. Il titolo comporta o può comportare, secondo il caso, la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione, nonché dell'importo compensativo monetario o dell'importo compensativo adesione secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione relativa al settore di cui trattasi.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).
2. Il titolo di fissazione anticipata obbliga, secondo il caso, ad importare o ad esportare, salvo caso di forza maggiore, durante il periodo di validità del titolo, il quantitativo indicato del relativo prodotto.
Il titolo di fissazione anticipata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (2) obbliga ad esportare sulla scorta del titolo stesso e, salvo caso di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo dei prodotti di base elencati nell'allegato A del citato regolamento indicato nel titolo, sotto forma di una o più delle merci elencate nell'allegato B o C del medesimo regolamento e designate nel titolo.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »
(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. »
2. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
« Articolo 12
1. Per poter essere accettate, le domande di titolo devono essere inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e redatti in conformità dell'articolo 16, in mancanza di ciò esse non sono accettabili.
Tuttavia, l'organismo competente può considerare accettabile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono subordinare la validità della telecomunicazione scritta all'invio successivo o alla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 16. In tal caso è considerata come data della domanda la data della telecomunicazione scritta.
2. La domanda di titolo può essere revocata soltanto mediante lettera o telecomunicazione scritta pervenuta all'organismo competente, salvo caso di forza maggiore, entro le ore 13 del giorno in cui è stata depositata.
3. All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda. »
4. All'articolo 13, il paragrafo 3 è abrogato.
5. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
« Articolo 14
1. Per giorno della presentazione della domanda di titolo si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda sempreché la riceva entro le ore 13 - indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o gli sia inviata per lettera o telecomunicazione scritta.
2. Le domande di titolo pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente ovvero in un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo - per l'organismo competente - successivo a quello della loro ricezione effettiva.
3. Le ore limite fissate dal presente regolamento sono le ore locali del Belgio. »
6. L'articolo 15 è abrogato.
7. Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 30
1. Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova:
a) per l'importazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), relative al prodotto in causa;
b) per l'esportazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), relative al prodotto in causa; occorre inoltre fornire la prova;
(i) in caso di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o di una consegna assimilata ad un'esportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che entro 60 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, salvo casi di forza maggiore il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento le consegne di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità;
(ii) in caso di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che entro 30 giorni dal giorno di espletamento delle formalità doganali, salvo casi di forza maggiore, il prodotto sia stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento. Durante la prima tappa, in deroga al disposto del punto (i), i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo esportati verso il Portogallo a decorrere dal 1o marzo 1986 si considerano come usciti dal territorio doganale della Comunità a condizione che, entro i 12 mesi successivi al giorno di espletamento delle formalità doganali, siano presentati i documenti comprovanti che i prodotti sono stati immessi in consumo in Portogallo. Il presente comma è applicabile soltanto durante la prima tappa.
La prova dell'immissione in consumo è apportata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
2. Se i prodotti sono assoggettati a uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esigenza principale si considera soddisfatta se viene fornita la prova che le formalità doganali relative all'assoggettamento dei prodotti ai suddetti regimi sono state espletate; tuttavia, la cauzione svincolata viene nuovamente costituita in conformità dell'articolo 42 del presente regolamento, nei casi previsti da detto articolo. »
8. Il testo dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:
« a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui, nel medesimo Stato membro:
(i) sia emesso il titolo;
(ii) vengano espletate le formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b);
(iii) il prodotto:
- lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità, ovvero
- sia fornito quale consegna assimilata ad esportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, ovvero
- sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79
nello stesso Stato membro. »
9. Il testo dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente:
« 3. Se, subito dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi di cui al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77, per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Detto esemplare di controllo deve recare, nella casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » una delle diciture seguenti:
- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
- Udgang fra Faellesskabets toldomraade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern
- Éxodos apó to teloneiakó édafos tis Koinótitas ypó to aplopoiiméno kathestós tis koinotikís diametakómisis me sidiródromo í megála emporevmatokivótia
- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs
- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
- Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
- Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contenores.
10. a) All'articolo 33, il paragrafo 1 è abrogato.
b) All'articolo 33, il testo dei paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente testo:
« 2. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova di cui all'articolo 30, sempreché sia stato importato o esportato un quantitativo pari almeno al 5 % di quello indicato nel titolo.
3. Salvo diversa disposizione degli articoli 36, 37 e 43, in caso di inadempimento di una esigenza principale, la cauzione viene incamerata in misura pari alla differenza tra: a) il 95 % del quantitativo indicato nel titolo, e
b) il quantitativo effettivamente importato o esportato.
Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5 % di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.
Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 5 ECU, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione.
4. a) La prova di cui all'articolo 30 deve essere fornita entro i sei mesi successivi al giorno di scadenza del titolo, salvo casi di forza maggiore.
b) Tuttavia, se tale prova viene fornita nel periodo compreso tra la fine del sesto mese e la fine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del titolo, una parte della cauzione viene trattenuta e la parte restante rimborsata.
L'importo da trattenere, relativamente ai quantitativi per i quali la prova non sia stata fornita entro il termine di cui alla lettera a), è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati; ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da trattenere viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.
Se l'importo totale da trattenere è pari o inferiore a 5 ECU, viene rimborsata la totalità dell'importo.
5. Quando sia disposto che l'obbligo è soddisfatto mediante la presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
Anche questa prova deve essere fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo. Tuttavia, se i documenti richiesti in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 non possono essere presentati entro i termini prescritti, nonostante l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini supplementari per la presentazione dei documenti in causa.
11. All'articolo 34, paragrafo 11, nel secondo comma e all'articolo 39, paragrafo 3, alla lettera b), l'espressione « territorio geografico della Comunità » è sostituita da « territorio doganale della Comunità ».
12. All'articolo 43, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
« 5. Salvo caso di forza maggiore, entro i 21 giorni successivi alla data limite per la presentazione delle offerte il richiedente informa l'organismo pagatore mediante lettera o telecomunicazione scritta:
a) di essere stato dichiarato aggiudicatario, o
b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario, o
c) di non aver partecipato alla gara, o
d) di non essere in grado di conoscere i risultati della gara entro il termine in causa per motivi a lui non imputabili. »
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