Art. 1
L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:
In vigore dal 15 lug 1987
1. Al paragrafo 5, primo comma i termini « 120 mo » e « 140 mo » sono sostituiti dai termini « 90 mo » e « 120 mo ».
2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:
6. Ai fini del seguente regolamento, il giorno della presa in consegna corrisponde al giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifico designato dall'organismo di intervento. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2081:oj#art-1