Art. 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

In vigore dal 15 lug 1987
1. Al paragrafo 5, primo comma i termini « 120 mo » e « 140 mo » sono sostituiti dai termini « 90 mo » e « 120 mo ». 2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo: 6. Ai fini del seguente regolamento, il giorno della presa in consegna corrisponde al giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifico designato dall'organismo di intervento. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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