Art. 3

In vigore dal 15 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. (4) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31. (5) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 13. ALLEGATO Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato Belgio 5,8 Danimarca 9,3 Germania 24,0 Grecia 1,1 Spagna 15,7 Francia 11,9 Irlanda 1,0 Italia 9,2 Lussemburgo 0,1 Paesi Bassi 14,0 Regno Unito 7,9.
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