Art. 1

In vigore dal 13 lug 1987
All' del regolamento (CEE) n. 1594/83 l'unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti: « 2. Nel caso in cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE la riduzione dell'importo dell'integrazione durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 è pari all'1 % del prezzo indicativo per ciascuna delle quote di produzione al di sopra del quantitativo massimo garantito, di 35 000 tonnelate per i semi di colza e di ravizzone e 17 000 tonnellate per i semi di girasole, che è superata o raggiunta dalla produzione stimata. 3. Le quote di produzione di cui al paragrafo 2 sono: - per la Spagna, pari a 100 tonnelate per i semi di colza e di ravizzone e a 12 000 tonnellate per i semi di girasole, - per il Portogallo, pari a 10 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone e a 535 tonnellate per i semi di girasole. »
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