Art. 2
In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. SCHALL HOLBERG
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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