Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 è modificato come segue:

In vigore dal 13 lug 1987
1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento del frumento duro è definita come segue: 1) Criteri di qualità fisici: a) frumento duro sano, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, di colore tra il giallo ambrato e il bruno, che presenta alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo; b) percentuale totale degli elementi che non sono chicchi di frumento duro di qualità perfetta: 25 %, di cui: - percentuale di chicchi di frumento duro bianconati, anche parzialmente: 20 %; - percentuale di chicchi spezzati: 2 %; - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati, i chicchi colpiti da fusariosi ed i chicchi riscaldati per essiccazione); - percentuale di chicchi germinati: 0,5 %; - percentuale di altre impurità: 0,5 % (per altre impurità si intendono i chicchi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti ed i frammenti di insetti); c) peso specifico: 80 chilogrammi per ettolitro; d) tenore di umidità: 13 %. 2) Criteri di qualità tecnologici: a) tenore di proteine (N × 5,7), rispetto alla materia secca, uguale o superiore al 12,5 %; b) tenore di glutine, rispetto alla materia secca, superiore o uguale all'8,75 %; c) indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 250, compresi i 60 secondi di tempo per la preparazione (agitazione). » 2) Il testo dell'articolo 6, lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) i metodi per la determinazione: - degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, - del tenore di umidità, - dei chicchi di frumento duro bianconati, - del tenore di tannino, - dell'idoneità della pasta ad essere lavorata meccanicamente, - del tenore di proteine, - del tenore di glutine, - dell'indice di Zélény, - dell'indice di Hagberg, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. » 3) Nell'allegato, punto 2, lettera b), la seconda frase è soppressa. 4) Nell'allegato, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente: « d) Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi. I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi con colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8 %. Se si tratta di frumento duro, sono considerati: - chicchi volpati, quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti; - chicchi colpiti da fusariosi, quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del Fusarium; essi appaiono lievemente striminziti, rugosi, e presentano macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colorazione rosa o bianca. » 5) Nell'allegato è aggiunto il punto seguente: « 6. Chicchi bianconati Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui endosperma ha un aspetto che non può considerarsi interamente vitreo. »
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