Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2731/75 è modificato come segue:
In vigore dal 13 lug 1987
1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 5
La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento del frumento duro è definita come segue:
1) Criteri di qualità fisici:
a) frumento duro sano, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, di colore tra il giallo ambrato e il bruno, che presenta alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo;
b) percentuale totale degli elementi che non sono chicchi di frumento duro di qualità perfetta: 25 %, di cui:
- percentuale di chicchi di frumento duro bianconati, anche parzialmente: 20 %;
- percentuale di chicchi spezzati: 2 %;
- percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati, i chicchi colpiti da fusariosi ed i chicchi riscaldati per essiccazione);
- percentuale di chicchi germinati: 0,5 %;
- percentuale di altre impurità: 0,5 % (per altre impurità si intendono i chicchi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti ed i frammenti di insetti);
c) peso specifico: 80 chilogrammi per ettolitro;
d) tenore di umidità: 13 %.
2) Criteri di qualità tecnologici:
a) tenore di proteine (N × 5,7), rispetto alla materia secca, uguale o superiore al 12,5 %;
b) tenore di glutine, rispetto alla materia secca, superiore o uguale all'8,75 %;
c) indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 250, compresi i 60 secondi di tempo per la preparazione (agitazione). »
2) Il testo dell'articolo 6, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) i metodi per la determinazione:
- degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta,
- del tenore di umidità,
- dei chicchi di frumento duro bianconati,
- del tenore di tannino,
- dell'idoneità della pasta ad essere lavorata meccanicamente,
- del tenore di proteine,
- del tenore di glutine,
- dell'indice di Zélény,
- dell'indice di Hagberg,
sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. »
3) Nell'allegato, punto 2, lettera b), la seconda frase è soppressa.
4) Nell'allegato, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
« d) Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi.
I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi con colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8 %.
Se si tratta di frumento duro, sono considerati:
- chicchi volpati, quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti;
- chicchi colpiti da fusariosi, quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del Fusarium; essi appaiono lievemente striminziti, rugosi, e presentano macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colorazione rosa o bianca. »
5) Nell'allegato è aggiunto il punto seguente:
« 6. Chicchi bianconati
Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui endosperma ha un aspetto che non può considerarsi interamente vitreo. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2094:oj#art-1