Art. 2

In vigore dal 10 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44. (4) GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 2. (5) GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 6. (6) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 9. (7) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (8) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19. (9) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
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