Art. 2
In vigore dal 10 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44.
(4) GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 2.
(5) GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 9.
(7) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.
(8) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(9) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
Storico versioni
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