Art. 1
In vigore dal 10 lug 1987
I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Tailandia, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4136/86, sono modificati come indicato in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2044:oj#art-1