Art. 1

In vigore dal 8 lug 1987
1. Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all', lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati per la campagna di commercializzazione 1987/1988 nell'allegato A. 2. Sono fissati nell'allegato B: - gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all', lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 per la campagna di commercializzazione 1987/1988. - i coefficienti di cui all'articolo 111, paragrafo 3 dell'atto di adesione.
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