Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 7 lug 1987
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2000:oj#art-1