Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2374/79 è inserito il seguente articolo:

In vigore dal 7 lug 1987
« Articolo 1 bis 1. I prodotti di cui trattasi devono essere utilizzati sotto forma di pasti pronti, messi a disposizione delle persone assistite dai citati enti. 2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare la vendita delle carni non previamente preparate, a condizione che: - la vendita sia realizzata a prezzo di costo; - la vendita sia limitata alle persone il cui reddito è costituito in misura rilevante da un aiuto finanziario concesso da detto istituto o collettività, in particolare per l'acquisto delle carni; - sia stabilito un massimale d'acquisto per persona; - sia tenuto un registro in cui figurino gli acquisti individuali; - l'acquirente si impegni a non rivendere la carne, che deve essere consumata dall'acquirente stesso o dai suoi familiari. Gli Stati membri che intendano avvalersi di tale facoltà ne informano preventivamente la Commissione, indicando in particolare: - l'elenco degli istituti o collettività interessati e il numero approssimativo delle persone che possono beneficiare delle vendite; - una descrizione del funzionamento del sistema e delle relative misure di controllo; - il prezzo di vendita praticato e gli elementi che lo costituiscono. Può essere fissato un massimale a norma della procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà provvedono, all'inizio di ogni mese, a notificare alla Commissione i quantitativi venduti nel corso del mese precedente nel quadro della presente misura. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1990:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo