Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 2374/79 è inserito il seguente articolo:
In vigore dal 7 lug 1987
« Articolo 1 bis
1. I prodotti di cui trattasi devono essere utilizzati sotto forma di pasti pronti, messi a disposizione delle persone assistite dai citati enti.
2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare la vendita delle carni non previamente preparate, a condizione che:
- la vendita sia realizzata a prezzo di costo;
- la vendita sia limitata alle persone il cui reddito è costituito in misura rilevante da un aiuto finanziario concesso da detto istituto o collettività, in particolare per l'acquisto delle carni;
- sia stabilito un massimale d'acquisto per persona;
- sia tenuto un registro in cui figurino gli acquisti individuali;
- l'acquirente si impegni a non rivendere la carne, che deve essere consumata dall'acquirente stesso o dai suoi familiari.
Gli Stati membri che intendano avvalersi di tale facoltà ne informano preventivamente la Commissione, indicando in particolare:
- l'elenco degli istituti o collettività interessati e il numero approssimativo delle persone che possono beneficiare delle vendite;
- una descrizione del funzionamento del sistema e delle relative misure di controllo;
- il prezzo di vendita praticato e gli elementi che lo costituiscono.
Può essere fissato un massimale a norma della procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà provvedono, all'inizio di ogni mese, a notificare alla Commissione i quantitativi venduti nel corso del mese precedente nel quadro della presente misura. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1990:oj#art-1