Art. 1

In vigore dal 6 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 4,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco.
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