Art. 1
In vigore dal 6 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 4,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1989:oj#art-1