Art. 1
In vigore dal 6 lug 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1987.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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