Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 3 lug 1987
1) All', il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 e immagazzinato anteriormente al 1o luglio 1984 ovvero, limitatamente al burro avente un tenore di materia grassa inferiore all'82 %, immagazzinato entro il 1o gennaio 1985. »
2) Agli articoli 4 e 5, i termini « quali definiti dall', lettera b), della direttiva 79/373/CEE » sono soppressi.
3) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i termini « 1,1 kg » sono sostituiti dai termini « 0,9 kg » e la cifra « 325 » è sostituita dalla cifra « 320 ».
4) All'articolo 9, il testo del primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Ai sensi del presente regolamento sono considerati alimenti composti per animali:
- gli alimenti completi quali definiti dall', lettera d) della direttiva 79/373/CEE;
- gli alimenti complementari quali definiti dall', lettera e) della direttiva 79/373/CEE nonché le premiscele con una composizione caratteristica per mangimi e autorizzata dalla competente autorità dello Stato membro di produzione. »
5) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 10
Il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 non si applica agli alimenti composti per animali consegnati con cisterne o contenitori, alle condizioni di cui all'articolo 11:
- ad un'impresa incaricata di trasformarli in alimenti completi quali definiti dall'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino,
oppure
- ad un'azienda agricola o zootecnica che utilizzi tali mangimi composti ».
6. All'articolo 13, paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:
« Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14, punto 2, per partita di fabbricazione s'intende un quantitativo di alimenti composti per animali avente la stessa composizione ed identificato nell'ambito del programma di produzione dello stabilimento di fabbricazione. »
7) All'articolo 14, punto 1, ultimo comma, i termini « del presente articolo » sono sostituiti dai termini « del presente punto ».
8) All'articolo 14 è aggiunto il seguente punto 4:
« 4. Nel caso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, il controllo di cui al punto 2, lettera a) si considera effettuato anche se l'aggiudicatario presenta una dichiarazione dell'impresa di cui all'articolo 10, primo trattino, valida per tacito rinnovo per tutte le vendite, nella quale l'impresa conferma:
- i propri obblighi indicati nel contratto di vendita previsto dall'articolo 5;
- di essere a conoscenza delle sanzioni a cui si espone a livello nazionale se, in occasione del controllo previsto dal punto 2, lettera b) o di qualsiasi altro controllo effettuato dalle pubbliche autorità si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti. »
9. All'articolo 15 bis, paragrafo 1, il testo della frase preliminare è sostituito dal testo seguente:
« 1. Il concorrente, quale definito all'articolo 3, può partecipare alla gara senza sottoscrivere alle condizioni previste all'articolo 4, ai titoli II e III e all'articolo 14 se si impegna per iscritto a denaturare nella Comunità il burro acquistato ai fini della sua incorporazione negli alimenti composti per animali, incorporandolo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 17 ».
10) All'articolo 15 bis, paragrafo 4 e all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, i termini « prodotto finito » sono sostituiti dai termini « prodotto ottenuto ».
11) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del primo comma è completato dalla seguente frase:
« La cauzione di trasformazione può tuttavia essere svincolata nella misura di un terzo del suo importo se nel burro concentrato o nella premiscela sono stati incorporati i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2. »
12) All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, i termini « termine di 60 giorni » sono sostituiti dai termini « termine di 90 giorni ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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