Art. 1
Sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81:
In vigore dal 3 lug 1987
1. Nel titolo II « Disposizioni relative alla qualità », lettera B « Classificazione »,
a) punto i) « Categoria I »:
- Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:
« Sono ammesse leggere tracce di terra all'interno del fusto ».
- Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Essi devono tuttavia presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata.
Tuttavia, per i porri primaticci (1), la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata.
(1) Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate ».
b) punto ii) « Categoria II »:
- Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:
« Sono ammesse tracce di terra all'interno del fusto ».
- Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Per tutti i tipi di porri la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata »;
c) punto iii) « Categoria III », la nota 1 diventa 2 e il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - presentare leggere tracce di terra all'esterno ».
2. Nel titolo III « Disposizioni relative alla calibrazione », punto i), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci ed a 10 mm per gli altri porri ».
3. Nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera B « Natura del prodotto », sono aggiunti i seguenti termini:
« . . . "porri primaticci" in tutti i casi per questo tipo di porri ».
Storico versioni
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