Art. 1

Sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81:

In vigore dal 3 lug 1987
1. Nel titolo II « Disposizioni relative alla qualità », lettera B « Classificazione », a) punto i) « Categoria I »: - Dopo il primo comma è inserito il seguente testo: « Sono ammesse leggere tracce di terra all'interno del fusto ». - Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo: « Essi devono tuttavia presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. Tuttavia, per i porri primaticci (1), la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata. (1) Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate ». b) punto ii) « Categoria II »: - Dopo il primo comma è inserito il seguente testo: « Sono ammesse tracce di terra all'interno del fusto ». - Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo: « Per tutti i tipi di porri la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata »; c) punto iii) « Categoria III », la nota 1 diventa 2 e il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo: « - presentare leggere tracce di terra all'esterno ». 2. Nel titolo III « Disposizioni relative alla calibrazione », punto i), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci ed a 10 mm per gli altri porri ». 3. Nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera B « Natura del prodotto », sono aggiunti i seguenti termini: « . . . "porri primaticci" in tutti i casi per questo tipo di porri ».
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