Art. 2
In vigore dal 3 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente artificiali, esclusi quelli da sci // // // // //
Storico versioni
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