Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 326/71 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 2 lug 1987
«Articolo 3 bis 1. Qualsiasi esportazione dalla Comunità di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata della restituzione mediante gara, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciata dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità. Il titolo à valido in tutta la Comunità. 2. Il rilascio del titolo di fisssazione anticipata è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. 3. Qualora le restituzioni siano fissate mediante gara, si tiene conto delle offerte pervenute e dei criteri indicati agli ».
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