Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:
In vigore dal 2 lug 1987
1.
il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Anteriormente al 1° settembre 1989, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1 ed eventualmente delle proposte adeguate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su queste proposte, si pronuncia nel 1990 sulle misure da adottare nel settore dell'aumento della gradizione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»;
2.
all'articolo 39:
a) il testo del paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:
«10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989 in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la concoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, qualora sussistano difficoltà dopo la campagna 1988/1989, di prorogare tale deroga.»;
b)
il testo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:
«11. Se nelle campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della destillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Queste misure:
a) non possono riguardare le disposizioni del presente articolo relative
- alla ripartizione tra le varie regioni di produzione,
- alle campagne di riferimento,
- ai prezzi da pagare per il vino distillato;
b)
possono comportare un adeguamento della percentuale di 85, di cui al paragrafo 3, terzo comma, primo trattino, soltanto nella misura in cui per una determinata campagna il rapporto tra le disponibilità e gli utilizzi normali per il vino da tavola si modifichi in modo sensibile rispetto a quello delle campagne di riferimento di cui al paragrafo 3, terzo comma.»;
3.
il testo dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 74
1. Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83:
a) i metodi d'analisi per individuare i componenti dei prodotti di cui all' e le regole per stabilire se tali, prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
b)
se del caso, i limiti espressi in cifre degli elementi che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici.
2. Tuttavia, qualora metodi di analisi comunitari o regole di cui al paragrafo 1 non siano previsti per individuare e quantificare le sostanze ricercate nel prodotto in questione, sono applicabili:
a) i metodi di analisi riconosciuti dall'assemblea generale dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicati a cura di questo oppure
b)
qualora tra i metodi di analisi di cui alla lettera a) non figuri un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) oppure
c)
in mancanza di uno dei metodi di cui alle lettere a) e b) e in funzione della sua esattezza, della sua ripetibilità e della sua riproducibilità:
- un metodo di analisi ammesso dallo Stato membro interessato o
- in caso di bisogno, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.
3. Sono considerati equivalenti ai metodi di analisi comunitari di cui al paragrafo 1 i metodi di analisi automatizzati utilizzati al posto di un metodo di analisi comunitario, a condizione che sia stato costatato, secondo la procedura prevista all'articolo 83, che i risultati ottenuti sono almeno uguali ai risultati ottenuti con il corrispondente metodo comunitario, per quanto concerne l'esattezza, la ripetibilità e la riproducibilità.»;
4.
il testo dell'articolo 79, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qulificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi di cui al paragrafo 1, quarto comma.
Al più tardi il 31 dicembre 1987 il Consiglio adotta secondo la stessa procedura, per migliorare i controlli, le norme generali relative a tale miglioramento e all'attuazione della struttura comunitaria che garantisce ad agenti specifici della Commissione il mezzo per intervenire in materia, in collaborazione con gli organismi nazionali.
Tali norme comprendono gli obiettivi, le condizioni e, se del caso, le modalità finanziari specifiche di detto miglioramento dei controllo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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